statuto

ASSOCIAZIONE “SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA
DELLA CRITICA D’ARTE”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

– Con modifiche effettuate a seguito della seduta plenaria del 2
dicembre 2010.

Art. 1. – Costituzione

E’ costituita la “SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA DELLA CRITICA
D’ARTE” (S.I.S.C.A.)

associazione senza fini di lucro ai sensi dell’art.36 e ss. del Codice Civile.

Art. 2. – Oggetto e Scopi dell’Associazione
– L’Associazione non persegue finalità di lucro, ma persegue la finalità di
promuovere e favorire la ricerca, la conoscenza e l’informazione delle attività
d’indagine dei singoli gruppi di studio nei diversi ambiti inerenti il settore
scientifico-disciplinare universitario attualmente individuato come L-ART/04
riguardanti la critica d’arte, le fonti, le diverse metodologie storico-artistiche, la
museografia, la museologia e la storia del gusto e del collezionismo, le tecniche
artistiche, nonché i problemi inerenti la didattica, la storia, le forme e le teorie
della conservazione, della tutela, della promozione, della valorizzazione e della
gestione del patrimonio artistico e culturale;
In particolare l’ Associazione è costituita con la specifica finalità di:
– organizzare seminari e congressi nazionali ed internazionali sui temi specificati
nel primo paragrafo dell’art. 2 del presente statuto;
– favorire una sempre più completa ed approfondita informazione
dell’avanzamento delle diverse ricerche e un interscambio tra i diversi gruppi ed
atenei coinvolti, organizzare e reperire risorse per finanziare incontri, convegni e
seminari di studio presso centri specialistici, italiani e stranieri;
– promuovere scambi e collaborazioni con associazioni di carattere scientifico
che perseguano finalità comuni e in particolare con gli organi preposti alla tutela
del patrimonio artistico;
– promuovere forme di confronto e collaborazione con gli organi preposti alla
tutela del patrimonio culturale;
– promuovere la costituzione e il continuo aggiornamento, anche attraverso
nuove metodologie, di un sito dedicato all’informazione e divulgazione
dell’attività di ricerca dell’ambito disciplinare attualmente definito L-ART/04;
– richiedere l’affiliazione ad organizzazioni nazionali od internazionali che si
propongano scopi analoghi;
– promuovere le più moderne metodologie didattiche e tecnologiche negli ambiti
definiti nel primo paragrafo dell’art.2 del presente statuto;
– istituire altresì eventuali borse di studio ed erogare contributi, a favore degli
studiosi e dei giovani ricercatori, finalizzati alla ricerca, alla conoscenza e
all’informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo dell’art.2 del presente
statuto;
– coinvolgere gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato, gli enti
locali e i media sull’importanza della ricerca, della conoscenza e
dell’informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo dell’art.2 del presente
statuto;
– produrre pubblicazioni scientifiche e didattiche, sotto qualunque forma,
eventualmente anche per conto terzi, purché con il fine della diffusione della
ricerca, conoscenza e informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo
dell’art.2 del presente statuto;
– svolgere in genere tutte le attività utili per il raggiungimento dei fini
dell’associazione, ivi comprese eventuali stipule di accordi di favore con primarie
organizzazioni editoriali o catene commerciali, allo scopo di ottenere facilitazioni
significative sull’acquisto di materiale librario o multimediale pertinente.
L’associazione può ricevere donazioni, lasciti e contribuzioni in danaro,
attrezzature e altri beni mobili ed immobili; sottoscrivere accordi di
sponsorizzazioni; acquisire finanziamenti da enti pubblici e privati in genere;
ricevere apporti di prestazioni d’opera e di servizi a titolo gratuito e di
volontariato.
In ogni caso l’associazione non potrà compiere attività diverse da quelle
istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 – 5° comma – del D. Lgs.
4.12.1997 n. 460.


Art. 3. Sede dell’Associazione
L’Associazione ha sede in Torino


Art. 4. Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è sino al 31 Dicembre 2056, ma potrà essere
prorogata dall’assemblea riunita in seduta straordinaria.


Art. 5. Ambito territoriale di operatività dell’Associazione
L’Associazione opera nell’intero territorio nazionale.

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE
Art. 6. – Requisiti dei soci

Sono soci dell’Associazione, all’atto dell’accoglimento della domanda, le persone
fisiche o giuridiche che, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera
sociale, versando la quota associativa.
Il versamento della quota associativa può essere rinnovato di anno in anno
oppure coprire la durata fino ad un quinquennio con riduzioni
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Sono istituite le seguenti categorie di soci:
Soci fondatori: i soci che hanno promosso la nascita dell’associazione ed
hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione;essi versano regolare quota
associativa annuale;
Soci ordinari: coloro che versano la quota associativa annuale, così come
deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea, aderendo nel
contempo al presente statuto.
Soci sostenitori: enti ed istituzioni pubbliche di carattere storico-artistico,
fondazioni museali e culturali, fondazioni ex bancarie e coloro che abbiano
versato somme di denaro sensibilmente superiori alla quota associativa fissata
dal Consiglio Direttivo, o abbiano messo a disposizione dell’associazione, senza
corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di
sostenere l’attività che la stessa promuove.
– Soci onorari: coloro che abbiano particolari meriti legati alla ricerca,
conoscenza e informazione in particolare a livello internazionale negli ambiti
definiti nel cap. 2 par. 1 del presente statuto;
L’appartenenza alle categorie di soci fondatori e di soci ordinari previste dal
presente statuto attribuisce loro il diritto di voto per l’approvazione delle
modificazioni dello Statuto, nonché per l’elezione a ogni carica prevista dal
medesimo.
Tutti i soci, esclusi gli onorari, hanno diritto di voto in ogni altra circostanza
come definito nell’art.10
La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 24
del presente statuto deliberata dal Consiglio Direttivo.


Art. 7. – Ammissione dei soci
L’aspirante socio deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio
Direttivo, contenente tutti i dati richiesti dall’associazione e versando
successivamente la quota associativa prevista dal Consiglio Direttivo.
Le domande di iscrizione in qualità di socio sostenitore devono essere
presentate, per iscritto, direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo.
Le domande di iscrizione sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a
maggioranza qualificata e ratificata dall’assemblea.
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con il necessario assenso
degli stessi.
Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono obbligati a versare la quota
associativa.


Art. 8. – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio viene meno per i seguenti motivi:
– per recesso individuale e libera scelta del socio medesimo
– per mancato pagamento della quota associativa dopo decorso il termine di
sessanta giorni dalla formale messa in mora da parte del Presidente dell’
associazione;
– per esclusione deliberata dall’ assemblea straordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo e motivata in relazione a comportamenti e/o attività del
socio che siano in palese contrasto con i principi e le finalità dello statuto
dell’associazione.
La delibera dell’assemblea straordinaria va assunta a maggioranza qualificata dei
componenti il Consiglio e notificata a mezzo raccomandata al socio.
Contro la decisione dell’assemblea straordinaria è ammesso ricorso entro 10
giorni alla assemblea della associazione.
Sino alla deliberazione dell’assemblea il provvedimento non sarà esecutivo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9. – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario
– il Tesoriere;


Art. 10. – Partecipazione all’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci: fondatori, ordinari, aggregati e sostenitori
i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.
Ogni socio ha un voto, in presenza o per delega, ogni socio non può portare più
di tre deleghe.


Art. 11. – Convocazione dell’assemblea
L’Assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un
terzo dei suoi componenti ovvero ancora da un quinto degli associati, con lettera,
semplice, raccomandata od inviata con corriere, con telegramma, con fax o con
altri mezzi elettronici, nonché con ogni altra forma di pubblicità che venga
ritenuta idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo, con
almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata.
La convocazione sarà inviata all’ultimo indirizzo conosciuto dall’associazione.
Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime
pubblicitario per i verbali dell’assemblea, per le deliberazioni assembleari assunte,
per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
Tutta la documentazione sopra menzionata sarà reperibile sul sito
dell’associazione.
Sull’avviso di convocazione saranno indicati orario e luogo di svolgimento
dell’Assemblea.


Art. 12. – Costituzione e deliberazione dell’assemblea
L’assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, aggregati e sostenitori. I soci
onorari partecipano all’assemblea senza diritto di voto.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di
giugno per l’approvazione dei rendiconti economico e finanziari, per l’eventuale
rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è
sottoposta.
L’assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio direttivo ed approva i
rendiconti economici e finanziari, consuntivo e preventivo, proposti dal
Consiglio direttivo.
L’assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza della
maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti purché ci sia la presenza della maggioranza
dei soci fondatori. L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto
al voto.
L’assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del
presente statuto e su ogni altro argomento rimesso alla sua competenza dal
Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta
scritta di almeno 1/3 dei soci fondatori.
L’assemblea straordinaria è costituita validamente, in prima convocazione, con la
presenza della maggioranza dei soci fondatori e degli altri soci aventi diritto al
voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti purché ci
sia la presenza della maggioranza dei soci fondatori. L’assemblea delibera a
maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.


Art. 13. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa.
E composto da cinque a nove membri secondo determinazione dell’Assemblea
ed eletti dall’Assemblea tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere
rieletto per non più di una volta consecutiva. La votazione avviene con voto
palese.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, con
telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici o, in casi di particolare urgenza,
tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e
dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla
legge.
Il Consiglio Direttivo al suo interno nomina il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soggetti, anche non associati
delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio
stesso.
Il Consiglio, ricevuta dettagliata relazione sul bilancio di cassa (consuntivo e di
previsione) da parte del Tesoriere, dovrà redigere annualmente, entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell’attività
svolta nel corso dell’anno solare precedente. In tale occasione, sarà sottoposto
all’assemblea anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel
nuovo anno.
Il Consiglio stabilisce l’importo delle quote associative che deve essere
sottoposto ad approvazione dell’assemblea.
Transitoriamente, al fine di garantire il consolidamento dell’associazione, sino al
termine del secondo triennio dalla costituzione, la maggioranza dei componenti
del consiglio direttivo dovrà essere costituita da soci fondatori.


Art. 14. Il Presidente
Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti, dal Consiglio direttivo tra i membri
del Consiglio direttivo, con voto palese, rimangono in carica per un triennio e
possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche legale dell’Associazione,
presiede il Consiglio direttivo e coordina l’attività associativa.
Ha, inoltre, il dovere di convocare l’assemblea almeno una volta ogni anno, entro
sei mesi dalla fine dell’esercizio, in occasione dell’approvazione del rendiconto
economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua
assenza o impedimento, o quando a ciò delegato dal Presidente.


Art. 15. Il Segretario
Il Segretario predispone i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee da
sottoporre all’approvazione dei medesimi organi.
Ha la responsabilità della tenuta del libro degli associati, e provvede all’invio delle
comunicazioni istituzionali ai soci.
E’ delegato ai rapporti con l’eventuale personale dipendente o incaricato.


Art. 16. Il Tesoriere
Il Tesoriere è il depositario ed ha la responsabilità dei documenti e delle scritture
contabili dell’associazione.
Egli tiene la cassa sociale, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto
economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo che lo approva e lo
presenta all’Assemblea.


PATRIMONIO E RISORSE
Art. 17. Entrate e patrimonio dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalle quote associative versate dai soci;
– da eredità, donazioni e legati;
– dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
– da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;
– dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque
effettuati;
– dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o
dell’immagine dell’Associazione o dal loro sfruttamento;
– dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e
telematici;
– dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall’associazione;
– da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
– da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali convegni, incontri, seminari ecc.
– Il patrimonio dell’associazione è così costituito:
– dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di
godimento;
– dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od
acquisite in via definitiva;
– dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
– dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde
direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio
associativo.


Art. 18. Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.


Art. 19. Rendiconto
Per ogni esercizio sociale, il Tesoriere redige un rendiconto economico e
finanziario consuntivo ed elabora un preventivo che presenta al Consiglio
Direttivo.
Tali documenti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati
all’Assemblea per l’approvazione.


Art. 20. Controllo contabile
Il controllo contabile è affidato a scelta del Consiglio Direttivo ad un revisore dei
conti iscritto nell’apposito albo.


Art. 21. Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o
indirettamente, tra i soci, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di
pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.


DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22
E’ prevista la stesura di un regolamento applicativo in riferimento ai
diversi punti contemplati nel presente statuto. Una volta approvato
dall’assemblea ordinaria il regolamento applicativo risulterà allegato al presente
statuto
Il segretario dovrà tenere un aggiornato libro dei soci della Società. Il tesoriere
dovrà a sua volta tenere un aggiornato libro delle entrate (delle quote versate) e
delle uscite della Società.


Art. 23. Libri sociali
Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere i
seguenti libri associativi, sia in formato digitale sia in formato cartaceo, oltre agli
eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali:
– libro degli associati, anche sotto forma di elenco;
– libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
– libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
– libro degli inventari e dei rendiconti.


Art. 24. Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere
deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.
Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il
Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla
liquidazione dell’associazione.
Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione il
patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190
della Legge 23/12/96 n. 662.


Art. 25. Clausola arbitrale
Le controversie, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti
associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità
delle parti, saranno demandate ad un collegio di tre arbitri tutti e tre nominati dal
Presidente del Tribunale di Torino.
Il Collegio, libero da qualsiasi formalità procedurale può con la garanzia del
contraddittorio, decidere secondo equità.


Art. 26. Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle
disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.